Fenice Associazione ONLUS per la cura e la riabilitazione dei disturbi alimentari  
 
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Fenice
Via Giaccosa 2
30026 Portogruaro (VE)
info@feniceonlus.it


 

Statuto dell'Associazione "fENICE onlus"

        

 

Titolo I
Disposizioni generali

ART.1
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato non lucrativa (ONLUS), denominata: “FENICE associazione per la cura e la riabilitazione dei disturbi alimentari”, che assume la forma giuridica di associazione;
2. L’organizzazione ha sede a Portogruaro in via Borgo Sant’Agnese 31/A, provincia di Venezia.
3. L’associazione persegue esclusivamente finalità senza scopo di lucro di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle elencate tra le finalità previste al titolo II
4. L’Associazione è composta esclusivamente da persone fisiche.

ART.2
1. L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART.3
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART.4
1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa.

ART.5
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi e del codice civile.

Titolo II
Finalità dell’organizzazione

ART. 6
1. Le specifiche finalità dell’organizzazione di volontariato sono quelle di perseguire, senza scopo di lucro, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.
2. Essa si propone di:
- Sostenere le attività dei servizi per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e del peso (DCAP) attraverso la raccolta di fondi e donazioni da destinare ai suddetti servizi per attivare, sviluppare e mantenere attività di assistenza e riabilitazione in favore di persone affette da disturbi del comportamento alimentare e peso correlati;
- Promuovere ogni sorta di azione diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente alle problematiche di sovrappeso ed obesità;
- Sviluppare le conoscenze tecniche in materia di DCAP attraverso la organizzazione ed il finanziamento di convegni, congressi, attività di formazione;
- Creare e sostenere lo sviluppo di gruppi di auto aiuto per persone con un DCAP;
- Richiamare l’attenzione delle istituzioni organizzative ed amministrative dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, le forze politiche a promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita attraverso azioni legislative, normative e assistenziali.
- Stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione;
- Promuovere la raccolta di dati per studi statistici ed epidemiologici.

ART.7
1. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 8
1. L’organizzazione di volontariato può dotarsi di sezioni locali e\o regionali. La costituzione dei comitati locali e\o regionali dovrà avvenire con esplicita autorizzazione rilasciata dal comitato direttivo della Associazione alla quale dovrà essere sottoposto lo statuto per approvazione. Lo statuto delle sezioni locali e\o regionali dovrà espressamente accettare di agire in sintonia con direttive e finalità della Associazione. Le sezioni locali e\o regionali, una volta autorizzate dal comitato direttivo della Associazione e formalmente registrate, potranno utilizzare nome, marchio e logo della Associazione Fenice. Il presidente dei comitati regionali fanno parte di diritto del consiglio direttivo della Associazione.

TITOLO III
Gli aderenti

ART.9
1. Sono aderenti dell’associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà, ne facciano richiesta, vengano ammessi sulla base del presente statuto. I Soci dell’Associazione sono suddivisi nelle categorie di: Socio Ordinario e Sostenitore, con qualifica e durata annuale. I Soci hanno uguali diritti.
2. L’ammissione o meno all’associazione è deliberata dal comitato direttivo, su domanda del richiedente. Ogni aderente dovrà versare all’atto della sua ammissione la quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito dal comitato direttivo.

ART.10
1. Tutti gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.
4. Gli aderenti all’organizzazione, ivi compresi quelli eletti a cariche associative, devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

ART.11
1. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART.12
1. L’aderente all'organizzazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dovrà ed essere ascoltato nell’esposizione delle ragioni a sostegno del proprio operato.
2. L’esclusione è comunque deliberata dall’assemblea, secondo le disposizioni stabilite dal precedente comma..

TITOLO IV
Gli organi

ART. 13
1. Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea degli aderenti, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori.
2. Le cariche previste dal presente statuto non prevedono retribuzione.

CAPO I: L’assemblea degli aderenti.

ART.14
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’organizzazione qualunque ne sia la categoria di appartenenza.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente del comitato direttivo della Associazione.

ART.15
1. L’assemblea si riunisce ogni anno e almeno una volta all’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.
2. L’assemblea ha luogo su convocazione del presidente del comitato direttivo della Associazione; Le Assemblee sono convo¬cate dal Consiglio Direttivo mediante avviso conte¬nente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adu¬nanza (che può essere anche diverso dalla sede dell’Asso¬ciazione) e l’e¬lenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale e da pub¬blicarsi sul sito Internet dell’Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunan¬za.

ART.16
1. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la prescrizione della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
2. In caso di convocazione di Assemblea Straordinaria, la stessa si ritiene validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli aderenti.

ART.17
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del presidente ha valore dirimente.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi di voti dei componenti l’assemblea.
3. Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

ART. 18
1. Le discussioni e deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.

ART. 19
1. E’ prevista la possibilità formazione di un “Comitato scientifico” costituito da esperti e tecnici della materia, in numero da due a cinque. I nominativi di due membri vengono richiesti di ufficio dal comitato direttivo, al Servizio per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare della ASSL 10 Veneto orientale, che il indica.

CAPO II: Il Comitato direttivo.

ART.20
1. Il comitato direttivo è composto da un numero compreso tra tre e cinque membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti della Associazione; fanno, inoltre, parte di diritto del comitato direttivo i presidenti dei Comitati regionali. Il Comitato direttivo è convocato con comunicazione inviata ai componenti a mezzo posta elettronica e\o mediante avviso sul sito della Associazione.
2. Se i membri sono tre, il comitato è validamente costituito e può votare le deliberazioni in presenza di tutti i componenti; in caso siano più di tre, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea, con esclusione dei membri di diritto.

ART.21
1. Il presidente dell’associazione è il presidente del comitato direttivo.

ART.22
1. Il comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi degli aderenti all’associazione.
2. Il comitato direttivo svolge, su indicazioni dell’assemblea, le attività esecutive relative all’associazione.
3. Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente ha valore dirimente.

CAPO III: Il Presidente.

ART.23
1. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L’assemblea con maggioranza dei due terzi può revocare il presidente.
3.Un mese prima della scadenza del suo mandato ili presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.

ART.24
1.Il presidente dura in carica tre anni.

ART.25
1. Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
2. Stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all’organizzazione di volontariato.
3. Il presidente presiede l’assemblea e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive il verbale dell’assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
5. Convoca e presiede il direttivo ogni qual volta si renda necessario

TITOLO V
Le risorse economiche.

ART.26
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91

ART.27
1. I contributi sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal comitato direttivo.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti.

ART.28
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal direttivo, che delibera della utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
3. Il presidente attua le delibere dell’assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART.29
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.266/91.
.
ART.30
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazio¬ne per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell’Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qual¬siasi rimborso ai Soci.

TITOLO VI
Il bilancio.

ART.31
1. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e entrata per l’esercizio annuale dell’anno successivo.

ART.32
1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, la cui formazione è obbligatoria, vengono approvati dall’assemblea con maggioranza dei presenti.

TITOLO VII
Le convenzioni

ART.33
1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della associazione di volontariato.
2. Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

TITOLO VIII
Dipendenti e collaboratori

ART .34
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.266/91.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge.
3. I dipendenti sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.35
1. L’organizzazione di volontariato può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi quando previsto dalla legge.

 

 

TITOLO IX
La responsabilità

ART.36
1. Gli aderenti all’associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della L.266/91.

ART.37
1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.38
1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

TITOLO X
Rapporto con gli enti e soggetti

ART:39
1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.
1. L’organizzazione può erogare borse di studio per le finalità associative previste dallo Statuto.
2. Importo e modalità di erogazione delle borse di studio vengono determinate dal comitato direttivo.

TITOLO XI
Disposizioni finali

ART.40
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 


 

 
Collaborazioni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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